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STORICA VITTORIA PER GLI ABILITATI IN ROMANIA
E’ datata 29/12/2022 la sentenza dell’Adunanza Plenaria che riconosce l’idoneità all’insegnamento in Italia delle abilitazioni e specializzazioni conseguiti in Romania.
La Plenaria, in particolare, nella sua funzione nomofilattica, è stata chiamata a pronunciarsi sul punto a seguito di diverse interpretazioni del Ministero e del Consiglio di Stato.
La portata storica della decisione si coglie soprattutto non solo nella sua statuizione circa la piena validità dei titoli, ma anche nell’ indicazione di un preciso obbligo in capo al Ministero italiano, cioè quello di valutare la corrispondenza del corso di studi e dell’eventuale tirocinio effettuati in Romania con quello italiano (circa la durata, il livello, la qualifica e competenze), disponendo a seguito di istruttoria il riconoscimento o misure compensative.
Infatti, come sottolinea la decisione, il dovere di riconoscere il titolo estero segue non in virtù della perfetta identità con quello italiano, ma per mera equivalenza tra i due- che non può essere messa in discussione dal momento che la certificazione rilasciata dall’Autorità rumena è qualificata come attestato di competenza e “titolo assimilato” ex art. 12 Direttiva 2005/36/CE, rilevante per l’ordinamento italiano come lo è per l’ordinamento rumeno.
Insomma, con tale decisione è stato messo a tacere qualsivoglia dubbio sulla legittimità del riconoscimento della qualifica conseguita in Romania ed è stato imposto il dovere di esaminare le relative istanze al Ministero italiano, che spesso negli anni si è chiuso nel silenzio (inadempimento)…
Specializzazione sostegno in Europa: iscrizioni aperte
AbilitazionInsegnamento.IT comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di specializzazione sostegno in Europa.
I requisiti per accedere sono: laurea, diploma ITP oppure magistrale ante 2001.
Il corso ha una durata di 1500 ore e consente di acquisire 60 CFU.
Per iscrizioni compilare il modulo dei contatti al seguente link: modulo contatti
Oppure chiamare il numero unico in Italia 0965617943
Chiusura iscrizioni abilitazioni insegnamento e specializzazione sostegno
E’ possibili iscriversi ai corsi di abilitazioni insegnamento e specializzazione sostegno entro il 30 novembre 2022.
Per questa occasione, AbilitazionInsegnamento.IT regalerà una certificazione CLIL a tutti coloro che ci porterannno un amico.
Per ricevere informazioni è possibile chiamare il numero unico in Italia 0964617943 oppure compilare il form dei contatti.
Consentiti i permessi brevi per il personale scolastico, recupero entro due mesi
Secondo quanto disposto dall’art. 16 del CCNL 2006/2009 è possibile disporre di permessi brevi per necessità personali che implicano l’assentarsi dal luogo di lavoro.
Di tale opportunità possono avvalersi sia i dipendenti a contratto indeterminato che i funzionari con contratto a tempo determinato.
In ottemperanza alle esigenze di servizio, è consentito un congedo pari alla metà della durata della giornata lavorativa, ma che, in ogni caso, non oltrepassi il limite massimo consentito di due ore.
Non è obbligatorio specificare tramite documentazione la causa giustificativa della richiesta di permesso.
Per i docenti, il congedo breve dipende esclusivamente dalla possibilità di essere sostituiti dai colleghi in servizio, affinché sia garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Nel corso dell’anno scolastico un insegnante non può oltrepassare il margine di ore di permesso corrispondente al proprio orario settimanale lavorativo.
COM’È POSSIBILE SOPPERIRE ALLE RICHIESTE DI PERMESSO?
In base alle esigenze dell’istituto scolastico di riferimento, ogni docente è tenuto a recuperare le ore in cui è stato esonerato (previa richiesta) dallo svolgimento del proprio incarico; tale recupero deve essere espletato entro il termine massimo di due mesi successivi al permesso di cui l’insegnante ha potuto usufruire.
Esso può essere portato a compimento in una o più modalità, secondo quanto disposto dal dirigente scolastico: svolgere un’attività di supplenza oppure adempiere a lezioni integrative di potenziamento solitamente nella propria classe di riferimento.
Se il dipendente viene meno a tali norme, sarà penalizzato poiché gli verrà detratta dal compendio stipendiale la somma di denaro corrispondente alle ore di permesso lavorativo richieste e non recuperate entro i termini stabiliti dall’art 16.
Il docente può venir meno a tale obbligo soltanto in caso di malattia o altri impedimenti personali di cospicua entità.
RABBIA DEI “RINUNCIATARI” RIGUARDO LE SUPPLENZE DA GAE E DA GPS.DISFUNZIONE DELL’ALGORITMO, FUTURI CAMBIAMENTI NELLA PROSSIMA PROCEDURA MINISTERIALE.NESSUN AGGIORNAMENTO SULLE MAD.
Continua la querelle tra Ministero dell’Istruzione e sindacati ( Anief,Cgil,Cisl, Uil, Flc, Snalsm Gilda) per portare avanti la battaglia contro un sistema basato su uno schematico procedimento di calcolo, quale quello dell’algoritmo, non esente da probabili errori per ciò che concerne l’assegnazione delle supplenze da GPS e da GAE.
La riunione tra gli OO.SS e il Ministero dell’istruzione si è conclusa con la prospettiva da parte di quest’ultimo di prendere come oggetto di esame la revisione ( ripetutamente richiesta dall’ANIEF) dell’attuale metodologia utilizzata per selezionare i candidati docenti aventi diritto alle supplenze per le rispettive classi di concorso per le quali hanno effettuato l’inserimento nell’istanza Polis.
Il sistema prevede l’esclusione dei candidati che non hanno selezionato tutte le sedi disponibili per le classi di concorso/ tipologie di posto cui avevano diritto per titoli.
In definitiva docenti con punteggi alti sono stati “scavalcati” da altri con una posizione inferiore nelle graduatorie provinciali, poiché non avendo inserito tutte le sedi fruibili per classe di concorso e per tipologia di posto, sia COE interne che COE esterne ,hanno perso il diritto di nomina per l’incarico a tempo determinato a cadenza annuale o fino alla fine delle attività didattiche dell’anno scolastico 2022/2023.
Inalterato anche il divieto di poter ricorrere all’espediente MAD per sopperire alla mancata presa di servizio tramite graduatorie ministeriali.
DIRITTI DEI DOCENTI: IN CASO DI MALATTIA NON SEMPRE SONO PREVISTE VISITE FISCALI E TRATTENUTE STIPENDIALI
Secondo quanto predisposto dalla legge 112/2008 art 71 nel caso in cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni non possano espletare le corrispondenti funzioni lavorative per assenza dovuta a malattia, nei primi dieci giorni è assicurata la retribuzione ordinaria, senza ulteriori indennità.
Diversamente sono previste dalla legge condizioni più favorevoli per gli impiegati in determinati casi :
- malattia dovuta a infortunio sul lavoro o assenza per cause di servizio;
- ricovero ospedaliero oday hospital;
- assenza dovuta a patologie gravi che richiedono terapie specialistiche.
Qualora i periodi di malattia rientrino negli ultimi tre casi sopracitati, i lavoratori non sono soggetti a essere reperibili nelle fasce orarie previste per le visite fiscali.
Secondo quanto predisposto dall’articolo 3 , commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 206, le fasce di reperibilità per gli impiegati pubblici ( docenti inclusi) sono circoscritte ai seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Tale normativa è valida anche per i giorni festivi e per quelli non lavorativi.
È bene precisare che la normativa riguardante i casi in cui è previsto l’esonero dalla reperibilità dei dipendenti pubblici dovuto a malattia è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2017, n 206 e non prevede l’esonero dal controllo medico che può essere sempre concordato col medico curante certificatore.
Abilitazione insegnamento su materia e specializzazione sostegno: Iscrizioni entro il 30 settembre
Aperte le iscrizioni per conseguire l’abilitazione insegnamento su materia e la specializzazione su sostegno. Iscrizioni entro il 30 settembre.
Per gli studenti che nel percorso post-universitario aspirano ad intraprendere la professione di docente, in Italia vi è un’unica possibilità: conseguire l’idoneità concorsuale allo scopo di ottenere il titolo abilitante all’insegnamento su materia, o superare le prove previste per accedere al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) necessario per ottenere la specializzazione su sostegno.
La Romania mette a disposizione per tutti gli studenti facenti parte della comunità europea la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento su materia e la specializzazione su sostegno partecipando ad un corso di 1.500 ore diviso in due livelli della durata complessiva di otto mesi che rilasciano ai candidati un totale di 60 crediti formativi.
Per accedere ai corsi presupposto indispensabile è il riconoscimento da parte del Ministero dell’istruzione rumeno dei titoli esteri in possesso degli aspiranti candidati.
La selezione per partecipare ai corsi abilitanti si basa esclusivamente sulla valutazione dei titoli accademici ,nonché sulle motivazioni personali del candidato.
La parte didattica si svolge in modalità e-learning infine si sosterranno gli esami riguardanti le materie oggetto dei piani didattici previsti e verrà discussa una tesi conclusiva.
Per informazioni più dettagliate compilare il form dei contatti o contattare il numero unico in Italia 0965617943.
Abilitazione insegnamento su materia e specializzazione sostegno: iscrizioni entro il 30 settembre
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di abilitazione insegnamento su materia e specializzazione sostegno.
Abilitazione Insegnamento su materia:
Vuoi diventare insegnante? Insegni già e vuoi abilitarti?
Con noi puoi!
Corso in E-learning
1500 ore – 60 cfu
Abilitazione su tutte le classi di concorso
Riconosciuto dal Miur
Corso di specializzazione sostegno in Spagna o Romania:
Per Laureati, Diplomati ITP e Magistrale ANTE 2001
Corso in E-learning
Riconosciuto dal Miur
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Oppure compila il form dei contatti sul sito:https://www.abilitazioninsegnamento.it/contatti/