Consentiti i permessi brevi per il personale scolastico, recupero entro due mesi

Secondo quanto disposto dall’art. 16 del CCNL 2006/2009 è possibile disporre di permessi brevi per necessità personali che implicano l’assentarsi dal luogo di lavoro.

Di tale opportunità possono avvalersi sia i dipendenti a contratto indeterminato che i funzionari con contratto a tempo determinato.

In ottemperanza alle esigenze di servizio, è consentito un congedo pari alla metà della durata della giornata lavorativa, ma che, in ogni caso, non oltrepassi il limite massimo consentito di due ore.

Non è obbligatorio specificare tramite documentazione la causa giustificativa della richiesta di permesso.

Per i docenti, il congedo breve dipende esclusivamente dalla possibilità di essere sostituiti dai colleghi in servizio, affinché sia garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Nel corso dell’anno scolastico un insegnante non può oltrepassare il margine di ore di permesso corrispondente al proprio orario settimanale lavorativo.

COM’È POSSIBILE SOPPERIRE ALLE RICHIESTE DI PERMESSO?

In base alle esigenze dell’istituto scolastico di riferimento, ogni docente è tenuto a recuperare le ore in cui è stato esonerato (previa richiesta) dallo svolgimento del proprio incarico; tale recupero deve essere espletato entro il termine massimo di due mesi successivi al permesso di cui l’insegnante ha potuto usufruire.

 Esso può essere portato a compimento in una o più modalità, secondo quanto disposto dal dirigente scolastico: svolgere un’attività di supplenza oppure adempiere a lezioni integrative di potenziamento  solitamente nella propria classe di riferimento.

Se il dipendente viene meno a tali norme, sarà penalizzato poiché gli verrà detratta dal compendio stipendiale la somma di denaro corrispondente alle ore di permesso lavorativo richieste e non recuperate entro i termini stabiliti dall’art 16.

Il docente può venir meno a tale obbligo soltanto in caso di malattia o altri impedimenti personali di cospicua entità.