DIRITTI DEI DOCENTI: IN CASO DI MALATTIA NON SEMPRE SONO PREVISTE VISITE FISCALI E TRATTENUTE STIPENDIALI

Secondo quanto predisposto dalla legge 112/2008 art 71 nel caso in cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni non possano espletare le corrispondenti funzioni lavorative per assenza dovuta a malattia, nei primi dieci giorni è assicurata la retribuzione ordinaria, senza ulteriori indennità.

Diversamente sono previste dalla legge condizioni più favorevoli per gli impiegati in determinati casi :

  • malattia dovuta a infortunio sul lavoro o assenza per cause di servizio;
  • ricovero ospedaliero oday hospital;
  • assenza dovuta a patologie gravi che richiedono terapie specialistiche.

Qualora i periodi di malattia rientrino negli ultimi tre casi sopracitati, i lavoratori non sono soggetti a essere reperibili nelle fasce orarie previste per le visite fiscali.


Secondo quanto predisposto dall’articolo 3 , commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 206, le fasce di reperibilità per gli impiegati pubblici ( docenti inclusi) sono circoscritte ai seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Tale normativa è valida anche per i giorni festivi e per quelli non lavorativi.


È bene precisare che la normativa riguardante i casi in cui è previsto l’esonero dalla reperibilità dei dipendenti pubblici dovuto a malattia è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2017, n 206 e non prevede l’esonero dal controllo medico che può essere sempre concordato col medico curante certificatore.