UNIVERSITÀ: ABILITATI IN ROMANIA, CONSIGLIO DI STATO BACCHETTA MIUR

ROMA (ITALPRESS) – L’abilitazione all’insegnamento in Romania ed il titolo di studio conseguito in Italia non necessitano di mutuo riconoscimento. Lo ha stabilito la Sesta Sezione del Consiglio di Stato che ha accolto l’appello patrocinato dall’avvocato Maurizio Danza del Foro di Roma, a favore di 500 abilitati all’insegnamento in Romania, stabilendo che il Miur – Ministero dell’Istruzione ha violato la Direttiva europea.
In particolare, l’appello era stato presentato per la riforma della sentenza del Tar per il Lazio per l’annullamento dell’avviso Miur, dei decreti di rigetto delle istanze dei ricorrenti finalizzate al riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania nella parte in cui il Ministero assumeva che i titoli denominati “Nivel I e Nivel II” conseguiti dai cittadini italiani in Romania, non soddisfacevano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva europea.
Con tale appello la difesa aveva impugnato altresì i decreti di depennamento e di avvio del procedimento di esclusione dei ricorrenti dalle procedure concorsuali riservate, disposti dagli Uffici Scolastici Regionali.
Contrariamente a quanto disposto dal Tar Lazio, sezione III bis, il Collegio della sezione VI del Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’avvocato Maurizio danza, confermando sostanzialmente l’orientamento già intrapreso, e stigmatizzando il corto circuito logico del Miur, “derivante dalla impostazione seguita dal Ministero che, accedendo alla posizione valevole per lo stato romeno, ha escluso la rilevanza della formazione in Italia ai fini dell’abilitazione all’insegnamento in quella nazione, fondamentalmente si finiva per escludere la rilevanza delle lauree italiane nell’ambito del territorio”.
Secondo il Consiglio di Stato, il Miur ha palesemente disatteso altresì le norme della Direttiva europea avendo l’obbligo di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, sulla base di un principio già espresso dalla Corte di Giustizia europea.
(ITALPRESS).