A seguito della nota N. 5636/2019 pubblicata lo scorso 2 aprile dal MIUR in merito alle abilitazioni in Romania, molti sono i precari e aspiranti docenti a cui è stata tolta l’opportunità di vedersi riconosciuto il titolo di abilitazione all’insegnamento in Italia perché conseguito nello stato della Romania. Tuttavia, a seguito di questa doccia fredda per tutti questi aspiranti docenti, ci si è attivati per vie legali e si stanno portando avanti una serie di ricorsi.
Quello che è successo è che, secondo quanto riportato dalla nota del 2 aprile, il MIUR ha argomentato il fatto che i titoli rumeni, non fossero sufficienti per l’esercizio della professione di insegnante in Romania e, di conseguenza, non possono essere fatti valere nemmeno in territorio italiano.
I migliaia di aspiranti che hanno preso l’abilitazione in Romania prima della pubblicazione si domandano se tutto ciò sia legittimo. Per questo motivo, la F.S.I. (Federazione sindacale indipendente) sta operando, attraverso i suoi legali, impegnandosi a seguire la vicenda da vicino. Gli avvocati che si occupano del caso hanno fatto notare come tale nota sia illegittima. L’illeggittimità nasce dal fatto che la nota viola diverse disposizioni europee e nazionali, causando così un pregiudizio per le migliaia di docenti che hanno conseguito l’abilitazione in Romania.
Inoltre, per quanto riguarda la specializzazione sul sostegno, il Ministero ha dato un secondo parere negativo. In questo caso, il Miur non pensa ci sia corrispondenza tra l’ordinamento scolastico italiano e quello rumeno. in Romania gli studenti con disabilità frequentano scuole speciali, mentre in Italia, già con la Legge n. 118/71, si è stabilito che anche gli alunni disabili debbano adempiere all’obbligo scolastico nelle scuole comuni. L’integrazione nelle classi comuni vale anche per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES).
Queste sono state le ragioni per cui tutte le richieste di riconoscimento dei titoli rumeni per l’abilitazione all’insegnamento e per la specializzazione sul sostengo, sono state respinte dal Ministero dell’Istruzione italiano.
La vicenda dell’abilitazione insegnamento in Romania risulta davvero ingarbugliata. Infatti, da un lato il Ministero sta cercando di prendere le distanze da un percorso formativo, come quello rumeno, che non rispecchia il tipo di formazione adeguata per diventare insegnante in Italia, e non segue le norme di integrazione e inclusione scolastica per gli studenti BES e con disabilità.
Dall’altro lato, però, esiste la direttiva 2005/36/CE, che riconosce la possibilità di conseguire titoli negli stati membri dell’Unione Europea e che questi titoli vengano poi riconosciuti nel proprio Paese.
L’avvocato Maurizio Danza, docente di Diritto del Lavoro presso Universitas Mercatorum, si sta occupando della complessa vicenda riguardante gli abilitati in Romania, rivede la decisione del TAR che ha dato in prima istanza ragione al MIUR. In realtà il TAR Lazio nell’avviso n.5636/2019 e nei decreti di rigetto individuali, non afferma che il titolo di studio conseguito in Romania non è valido in Italia, ma solo che il percorso conseguito in Romania, è condizione necessaria ma non sufficiente.
Al momento non abbiamo una sentenza definitiva in quanto, il Presidente della Sez. III Bis, in controtendenza con le pronunce negative che sono state emesse, ha rinviato al 1 agosto 2019 l’udienza di decisione, in quanto si ritiene necessario che il MIUR chiarisca se coloro che hanno fatto ricorso possano insegnare in Romania con il titolo conseguito. Per cui, nei prossimi giorni, le cose potrebbero cambiare. Come la F.S.I. si augura, è possibile che dopo il primo agosto, possa essere superato l’ostacolo del MIUR e siano possibili i riconoscimenti dei titoli rumeni per le abilitazioni all’insegnamento e al sostegno nelle scuole italiane.