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Per gli italiani che desiderano insegnare all’estero

Attestazione qualifica professionale di docente

 I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento in ITALIA  e vogliano esercitare all’estero  la propria attività devono chiedere una Attestazione della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2013/55/UE  presso il MIUR Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione – Ufficio VIII.

In applicazione della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016, è possibile presentare richiesta di Attestazione della propria qualifica per le professioni di:
– docente di scuola dell’infanzia;
– docente di scuola primaria
– docente di scuola secondaria di primo grado
– docente di scuola secondaria superiore

E’ necessario presentare domanda secondo il  modello scaricabile, da inviare a mezzo posta provvisto di regolare marca da bollo e della documentazione richiesta.
Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione.

Le autorità competenti nazionali, individuate all’art. 5 del d. lgs., assicurano, su istanza dell’interessato, l’attivazione delle procedure amministrative necessarie per autorizzare il professionista ad accedere e esercitare tale professione.

La procedura di riconoscimento professionale prevede un confronto tra i percorsi formativo-professionalizzanti previsti nello Stato ospitante e in quello di appartenenza, confronto che si basa sui livelli di qualifica previsti dall’articolo 11 della Direttiva 2013/55/UE, in applicazione dell’attuale articolo 53 (ex art. 47) del Trattato dell’Unione Europea e descritti dall’art. 19 del d. lgs. 206/07, graduati sulla base della struttura della formazione esistente.

La direttiva prevede che l’Autorità competente dello Stato membro ospitante, non possa negare al cittadino, proveniente da un altro Stato dell’UE, il riconoscimento della propria qualifica professionale se classificata allo stesso livello della qualifica richiesta sul territorio nazionale o al livello immediatamente inferiore.

La collocazione di una professione regolamentata a uno specifico livello è determinata dalle norme nazionali che regolano l’accesso alla professione stessa. Inoltre la direttiva (art. 12), ha introdotto il concetto di “titolo di formazione assimilato”, per tener conto sia di possibili formazioni non rientranti nei cinque livelli previsti, ma che possono essere considerati equivalenti a uno di detti livelli, sia di possibili modifiche legislative a livello nazionale.

Se, ad esempio, un titolo di formazione rilasciato da una autorità competente di uno Stato membro, sancisce una formazione acquisita nella Comunità, ed è riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente a quelle di cui all’art. 11, tale titolo può considerarsi assimilato.

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